FATTA LA LEGGE, FATTO L’INGANNO

| Redazione VITA |

Nota molto critica al primo provvedimento del Governo: Decreto legge 162 del 31 ottobre 2022.

Molti gioiscono per l’ARTICOLO 7 (nella foto evidenziato in rosso), ma facciamo notare che questo è solo uno spostamento di date!!

Non è un’abolizione di niente, né tantomeno una presa di distanza politica o un rinnegare le misure scelte durante l’ignobile ed incostituzionale MALA gestione covid. Andava soppresso tutto e si poteva fare! Invece così la vergogna ed il precedente rimangono ad uso e consumo di autorità giudiziaria e di governo che può invocare i precedenti provvedimenti per convenienza.

Ma ciò che è ancora più preoccupante di questo Decreto lampo è: l’ARTICOLO 5 (nella foto, in giallo ed arancione) che introduce un nuovo articolo al codice penale. Questo articolo per come è scritto sarebbe stato utilissimo al regime in pandemia!

Quindi sembra più che altro anticipare qualcosa ed estendere i poteri dello stato di repressione ed accesso alla proprietà privata. A livello giuridico l’unica invasione già riconosciuta nel codice Penale attraverso l’art. 633, riguarda gli immobili, o terreni.

[Dispositivo dell’art. 633 Codice Penale Libro Secondo Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata (3). Note (1) Si tratta di un reato comune, che dunque può essere commesso anche dal proprietario nei confronti del conduttore o altro soggetto che abbia il possesso dell’immobile, in quanto tale fattispecie richiede che l’agente non abbia il possesso o la disponibilità del bene. (2) L’invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo.”]

INVECE con questo art 5 si inserisce un nuovo 434-bis nel codice penale, con un intento chiaro: si vietano le manifestazioni! Nell’art 5 si parla di invasione di terreni o edifici privati, ma anche pubblici! Hanno creato un nuovo reato contro lo stato con pene molto più severe di evidente repressione della comunità. Solo manifestazioni autorizzate, altrimenti accesso alla proprietà privata e carcere.

INVASIONE non è nemmeno rave. Il rave è una occupazione. L’invasione è entrare e attraversare. E poi fare una occupazione.

L’art 5 genericamente indica “per pericolo di sicurezza e salute pubblica” Altro che rave!!! Sarà il prefetto a decidere quando c’è pericolo di sicurezza e salute pubblica e quindi il Min. dell’ Interno, notoriamente “amico” del dissenso. Il reato è stato inserito in quelli elencati dal decreto legislativo n.159 del 06 sett 2011 del codice delle leggi antimafia e della prevenzione (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159) che include tra i tanti i “soggetti pericolosi che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato” Quindi se più di 50 persone manifestano senza autorizzazione o si ritrovano o incontrano o festeggiano, invadono una piazza! E possono essere caricati, multati ed incarcerati. Più di 50!!!! Questo è quello che mancava ad un regime per autotutelarsi.

Con questo decreto hanno tolto ogni residuale diritto di libera manifestazione, in pubblico ed in privato. Ora sappiamo a cosa serve il Governo Meloni.

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